Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Pandemia – Prima Parte

In molti oggi entrano nelle tematiche della sanità. Per avere una visione organica e complessiva del tema che si sta affrontando, bisogna però possedere un minimo di “bignamino” della storia della sanità nel nostro Paese, specialmente dall’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale, per individuare quei correttivi di cui avremmo avuto bisogno per affrontare più efficacemente l’emergenza covid, e di cui abbiamo bisogno affinché tutto ciò non abbia ad accadere più e ci si trovi pronti ed efficienti nell’affrontare i problemi.
In questo primo post è evidente come tra il 1978 e il 1999 le USL diventano Aziende “Unità Sanitarie Locali”, vengono create le Aziende Ospedaliere e le Aziende Ospedaliere Universitarie e vengono ridefiniti gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie.
Questi passaggi nel tempo materializzano di fatto il passaggio dalla gestione politica della sanità a quella tecnica con quanto questo ha comportato nel tempo.

Il Servizio Sanitario Nazionale viene istituito con la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Con questa legge viene superato il “sistema mutualistico” sciogliendo tutti gli enti assistenziali convogliando il tutto nel Sistema Sanitario Nazionale. Viene sancita la concezione di assistenza pubblica illimitata e incondizionata (welfare state), attraverso l’universalità dei destinatari, uguaglianza del trattamento, globalità degli interventi e libera scelta del cittadino.

Nel 1992, il governo guidato da Giuliano Amato con Ministro della Sanità De Lorenzo, provvedono a un Riordino del SSN con il Decreto Legislativo n. 502/1992, partendo dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di ordine finanziario del sistema. Dal concetto di assistenza pubblica illimitata ed incondizionata (Welfare State) si è passati ad una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria doveva essere proporzionata alla effettiva realizzazione delle entrate e non poteva più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni.

A 14 anni dall’istituzione del SSN e a 22 delle Regioni la 502/1992 si concretizza con: attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle Regioni (programmatorie, organizzative e finanziarie), con avvio del processo di regionalizzazione della sanità; aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari; competitività tra pubblico e privato (finalizzata al miglioramento qualitativo delle prestazioni ed alla più ampia libertà di scelta per il cittadino); nuovo modello di finanziamento (quota capitaria e remunerazione a tariffa); definizione dei livelli uniformi di assistenza sul territorio nazionale partecipazione del cittadino alla fase gestionale ed organizzativa del SSN ed alla fase consuntiva di verifica degli obiettivi raggiunti.
Con il riordino del Servizio Sanitario Nazionale le aziende sanitarie daranno dotate di:
personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, autonomia amministrativa.

Nel 1999 il governo D’Alema con Ministro alla sanità Rosy Bindi con il D.L 229/1999 introduce norme per accentuare l’aziendalizzazione delle aziende sanitarie puntando su:
Autonomia imprenditoriale con la quale trova affermazione la più ampia forma di autonomia giuridica (come quella goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i dettami del codice civile) ovvero quella di perseguire i propri interessi, sfruttando gli strumenti e l’organizzazione imprenditoriale.
Organizzazione e funzionamento definiti con atto aziendale di diritto privato.
Appalti o contratti per le forniture di beni e servizi.
Attività orientata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con rispetto del vincolo di bilancio attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

Altri aspetti salienti della riforma sanitaria “ter” sono i seguenti:
Valorizzazione delle Regioni con consolidamento del processo di regionalizzazione della sanità.
Rafforzamento del ruolo dei Comuni nella fase di programmazione e anche di controllo.
La concertazione con gli Enti Locali per la stesura del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Sanitario Regionale, dei Piani Attuativi Locali e del Programma delle Attività Territoriali.
Articolazione in Distretti delle Aziende USL, con indicazione alle Regioni di individuare gli ambiti territoriali di riferimento.
Integrazione sociosanitaria mediante percorsi assistenziali integrati che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione.
Istituzione dei fondi integrativi sanitari che sono destinati a potenziare l’erogazione di prestazioni aggiuntive ovvero superiori ai livelli di assistenza garantiti dal SSN.
Riforma della dirigenza sanitaria caratterizzata dall’esclusività tra professionista e SSN.
Sperimentazioni gestionali,nuovi modelli di gestione che prevedono forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati
Formazione continua che consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali.
(Fine prima parte)

Il prossimo post tratterrà “dalla modifica del Titolo V, alla legge Balduzzi del 2012, ai giorni nostri.

Bibliografia:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/12/28/078U0833/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099G0301/sg
DUCA Lezioni Igiene 2017.pdf


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